Attigliano, condòmini e Comune contro il maialino vietnamita. Che la spunta al Tar

La situazione – lamentele per ‘lo stillicidio di sterco e urina sulle abitazioni’ – si era presto risolta. Ma l’ordinanza comunale è stata bocciata dal tribunale amministrativo

Condividi questo articolo su

di S.F.

Allontanare dal centro abitato entro 30 giorni un maialino vietnamita nel rispetto del benessere dell’animale e della normativa in materia di detenzione. La storia curiosa riguarda Attigliano, in provincia di Terni, ed è finita al Tar dell’Umbria che, a distanza di cinque anni dal deposito (7 settembre 2016), ha accolto il ricorso presentato per l’annullamento dell’ordinanza firmata dall’allora sindaco Daniele Nicchi sulla custodia e la circolazione degli animali incomodi e pericolosi.

Maialino da compagnia 

La storia in realtà si era risolta in tempi rapidi ma la battaglia giudiziaria è proseguita fino alla sentenza odierna. In sostanza al ricorrente fu ordinato di allontanarlo perché la sua presenza era «in assoluto contrasto con il regolamento di polizia urbana». Ad averlo con sé, una signora invalida che traeva sollievo dalla compagnia dell’animale: la parte ricorrente alla fine aveva rispettato l’ordinanza per non avere guai penali, rimanendo tuttavia interessata allo stop del provvedimento in quanto ritenuto illegittimo e immotivato. Tra i motivi del ricorso c’è il difetto di notificazione e la presunta violazione della normativa nazionale e regionale sul tema: «L’amministrazione non ha tenuto conto che il maialino vietnamita è un animale da compagnia e che gode di perfetta salute (come attestato dal certificato di un veterinario), pertanto non può essere ritenuto incomodo e pericoloso», si legge nel dispositivo. Il focus è su altro.

Il perché dell’ordinanza

Perché il Comune si mosse in questo modo? Semplice, perché circa sessanta residenti di un condominio si erano lamentati del possesso dell’animale e in particolar modo dello «stillicidio di sterco ed urina che proprio tale maiale causava sulle abitazioni sottostanti». Con violazione dell’articolo 34 del regolamento di polizia urbana e potenziale danno igienico/sanitario per gli abitanti della zona. A questo punto fu firmata l’ordinanza in questione: istanza cautelare al Tar respinta, storia diversa per il giudizio di merito.

Il Tar accoglie

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il motivo di ricorso sull’eccesso di potere e la violazione di legge per difetto di elementi fondanti in merito alla contingenza e l’urgenza dell’atto: «Nel caso in esame – scrivono i giudici del Tar Umbria -, il gravato provvedimento sindacale è motivato unicamente con riferimento alla violazione dell’articolo 34 del regolamento comunale di polizia urbana ed al verbale della polizia municipale che ha sanzionato con pena pecuniaria il ricorrente per violazione della citata disposizione regolamentare. Il provvedimento nulla evidenzia in merito all’urgenza del provvedere ed al pericolo, men che meno imminente, per la pubblica incolumità. Non è, pertanto, dato rinvenire né nel provvedimento gravato, né negli atti dallo stesso richiamati alcuna valutazione circa la sussistenza di un rischio sanitario o di altro tipo». Non solo: «Posto che alla segnalazione dei condomini cui fa riferimento la difesa comunale non è fatto alcun accenno nel provvedimento gravato e negli atti dallo stesso richiamati, alcun accertamento risulta essere stato effettuato circa l’effettiva sussistenza di una situazione di rischio igienico sanitario a seguito di detta segnalazione, essendosi la polizia municipale limitata a constatare la presenza dell’animale».

Niente pericolo per gli abitanti

In definitiva per il Tar «né dall’ordinanza gravata, né dal verbale della polizia municipale emerge la situazione di ‘potenziale danno igienico/sanitario per gli abitanti’ richiamato dalla difesa resistente (pericolo che avrebbe in ogni caso dovuto rivestire il carattere dell’attualità per sorreggere un’ordinanza contingibile ed urgente)». Ricorso accolto, provvedimento annullato e Comune condannato al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente. La situazione è ormai risolta, anche perché la proprietaria si è trasferita in un altro Comune del Ternano.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli