Terni, tesoreria Comune: ‘taglio’ su durata ed importo per il nuovo tentativo

Pronto il nuovo schema di convenzione: appalto biennale e valore stimato in 408 mila euro, stop alla durata quinquennale

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di S.F.

I recenti tentativi sono andati a vuoto con il risultato di ben cinque gare di fila deserte dal 2021 (più un’altra precedente). Con Unicredit ormai in proroga tecnica da anni. E ora il Comune di Terni cambia le carte in tavola per provare ad affidare il servizio di tesoreria: pronta la nuova convenzione con ‘taglio’ consistente della durata rispetto a quanto previsto finora. Pronto il confronto in III commissione consiliare ed in consiglio.

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Difficile affidamento

Lo schema di convenzione deliberato il 29 novembre del 2021 non ha prodotto granché, anzi. Ora si cambia: via l’originaria durata quinquennale dell’appalto, si passa ad una durata biennale. L’importo stimato passa dunque da poco più di 2 milioni di euro a 408.900 euro, con opzione di rinnovo biennale (occorrerà il consenso di ambedue le parti), quinto d’obbligo e proroga. Sarà più attrattivo? Lo vedremo a breve. Il servizio «ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge». Se ne sono occupati il responsabile unico del procedimento Sandro Mariani e la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci.

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La riscossione

Per quel che concerne la riscossione, nella nuova convenzione viene specificato che sarà «senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti, richieste o comunque ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso; non rientra fra i compiti del tesoriere la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate». C’è il divieto di subappalto.

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