Perugia, Lorenzetti: condanna confermata

Ribadita la pena di otto mesi per due delibere che autorizzavano le Asl ad assumere. Condannati anche Rosi, Di Loreto e Rellini

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La corte di appello di Perugia ha confermato la condanna ad otto mesi di reclusione per falso ideologico – pena sospesa – inflitta in primo grado all’ex presidente della Regione Umbria, Maria Rita Lorenzetti, in relazione ad una delibera emessa nel 2009 che autorizzava alcune aziende sanitarie ad assumere personale.

Pene più pesanti I giudici dell’appello hanno anche aggravato le condanne già emesse nei confronti dell’ex assessore regionale alla sanità, Maurizio Rosi, e dell’ex direttore regionale del settore, Paolo Di Loreto. Per entrambi la pena è di nove mesi e quindici giorni, contro gli otto mesi e quindici giorni del primo grado.

Condannato La corte ha ribaltato anche l’assoluzione ottenuta in primo grado dall’ex funzionario dell’assessorato alla sanità, Giancarlo Rellini, condannato ora ad otto mesi e quindici giorni di reclusione, pena sospesa.

Atti in procura Nel mirino della procura c’erano finite le delibere di giunta 46 e 1402 del 2009: la corte ha dichiarato la ‘falsità’ di entrambe ed ha trasmesso all’autorità giudiziaria gli atti relativi ai verbali delle riunioni dell’esecutivo in cui i due documenti sono stati approvati. All’orizzonte c’è ora la Cassazione, a cui le difese si rivolgeranno per vedere riconosciuta l’estraneità dei propri assistiti.

Solidarietà «Pur prendendo atto della sentenza della corte d’appello di Perugia, non definitiva, voglio esprimere la mia personale solidarietà nei confronti di Maria Rita Lorenzetti, Maurizio Rosi, Paolo Di Loreto e Giancarlo Rellini, i cui comportamenti sono stati sempre improntati al rispetto delle regole e del buon funzionamento della sanità umbra, come peraltro riconosciuto anche dal tribunale di Perugia». Così il consigliere regionale del Pd, Attilio Solinas, che aggiunge: «Confermo la mia stima personale nei confronti degli imputati e auguro loro un esito favorevole della vicenda processuale».

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