Dirigente comunale «paghi 830 mila euro»

Terni, la cifra corrisponde al mancato incasso del contributo di costruzione per la casa di riposo di Collerolletta. Appello respinto

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La cifra è oggettivamente imponente – 830.265 euro – e dovrà pagarla al Comune di Terni un dirigente dell’ente stesso, Marco Fattore, che si è visto respingere dalla III sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, l’appello contro la sentenza emessa dai giudici contabili dell’Umbria nell’estate del 2016.

La vicenda

Fattore era stato condannato, in qualità di responsabile della struttura Suap (Sportello unico delle attività produttive), «per aver volturato con provvedimento numero 74306 del 20 aprile 2010 alla Cooperativa Sociale AIDAS, l’autorizzazione unica numero 99 del 2 marzo 2006 (precedentemente rilasciata da un dirigente comunale alla Diocesi di Terni, Narni ed Amelia, ndR) per la realizzazione di una struttura ricettiva per anziani anche non autosufficienti con finalità sociali e socio assistenziali (una ‘residenza protetta per anziani’) a Collerolletta, e per opere di ‘completamento’ senza riscuotere il contributo di costruzione». Nella stessa la Corte dei conti dell’Umbria aveva specificato che «si ritengono del tutto inconferenti i precedenti richiamati dalla difesa del convenuto, atteso che, nel caso di specie, il danno non deriva dalla mancata acquisizione di una entrata deliberata e riscuotibile ovvero meramente omessa, ma pur sempre dovuta. L’ampiezza del divario tra la condotta comandata (ed attesa) e quella concretamente tenuta dal convenuto esprime anche la gravità della sua colpa, ai limiti del dolo».

Ipotesi revocazione o Cassazione

Una lettura della vicenda che i giudici contabili d’appello hanno fatto propria, respingendo l’istanza del dirigente e specificando, nella sentenza, che «se pure le opere in questione mirano al conseguimento di finalità di lato interesse pubblicistico, non di meno esse non sono realizzate da un concessionario di una pubblica amministrazione; le stesse, inoltre, sono destinate a rimanere nella piena disponibilità del privato esecutore, ancorché si tratti di una onlus, e non sono state neppure vincolate in alcun modo a vedere conservata nel tempo la loro funzione». In merito invece all’ingiunzione di pagamento di oltre 900 mila euro effettuata dal dirigente nel 2016, attraverso determina, nei confronti della coop Aidas e della Isad Srl – entrambe in liquidazione – i magistrati affermano che «l’atto di ingiunzione, assimilabile ad una sorta di ‘pentimento operoso’, assumerà rilievo se, quando e nella misura in cui il Comune riuscirà ad ottenere le somme ingiunte che all’attualità rappresentano la dimensione economica del danno subito dall’erario comunale per la perdita del contributo di costruzione». Probabile il tentativo, da parte del dirigente comunale, di impugnare la sentenza per ‘revocazione’ ed il ricorso in Cassazione per il difetto di giurisdizione.

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