Terni, via Gramsci: attività vs Comune e condominio, il ricorso al Tar è inammissibile

Niente da fare per la Mastrocarni: problema con la notifica al controinteressato. Le motivazioni di merito

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di S.F.

Il ricorso è inammissibile e ad esultare sono il Comune di Terni ed il condominio interessato. C’è la sentenza di merito del Tribunale amministrativo regionale in merito alla diatriba giudiziaria che va avanti da tempo tra la Mastrocarni srl – vale a dire la braceria Classe A – e l’amministrazione comunale per il compressore carenato posizionato all’esterno dell’attività commerciale, a lato del grattacielo.

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Il compressore della discordia

La storia in sintesi

La storia nasce dall’ingiunzione – nei link ci sono cronistoria ed i dettagli – di demolizione emessa dal Comune di Terni nel 2022 con obiettivo il ripristino dello stato di luoghi. Il tema è il compressore carenato esterno, già oggetto di Scia perché necessario per il funzionamento dei frigoriferi: per sette anni è stato posizionato in un box interno al condominio e «in esito al sopravvenuto accertamento che le norme antincendio non consentivano tale collocazione, la società ha presentato al Comune una Scia con oggetto la collocazione all’esterno dell’immobile, in un’area situata nel retro del condominio, in un punto non di passaggio. Il compressore è stato semplicemente poggiato sul suolo, senza alcuna opera di fissaggio», ha ricordato la Mastrocarni. Peccato che i tecnici del Comune l’abbiano pensata in modo diverso perché la Mastrocarni non risulta «avere la titolarità esclusiva dell’intervento in quanto non proprietario» e, tra le altre critiche, «non ha presentato gli adempimenti relativi alla tutela dell’inquinamento acustico in quanto, per l’installazione di un’apparecchiatura meccanica o rumorosa funzionale all’attività di pubblico esercizio, è necessario la presentazione della valutazione previsionale di clima acustico». Inoltre non è risultata «stipulata la concessione/occupazione del suolo di uso pubblico». Ci ha pensato l’avvocato Vittorio Fiasconaro a difendere la società. Il Comune in sostanza ha chiesto la rimozione. E si è sviluppato il ricorso al Tar. L’istanza cautelare fu accolta. Gli altri legali coinvolti sono Paolo Gennari (Comune) e Livio Michele Listanti (condominio).

NOVEMBRE 2022, ACCOLTA L’ISTANZA CAUTELARE DELLA MASTROCARNI

L’area

Inammissibile. Le ragioni

Il Tar impiega poche righe per determinare la sentenza. Motivo? «Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato al condominio, soggetto controinteressato chiaramente indicato nell’ordinanza di remissione in pristino. Come evidenziato nella ricostruzione in fatto, la ricorrente svolge la propria attività nei locali posti al pianterreno di detto edificio ed il condensatore carenato per cui è causa è stato posizionato all’esterno dell’edificio, su di un’area condominiale gravata da servitù di uso pubblico; il condensatore carenato risulta addossato, sebbene non ancorato, alla facciata condominiale». In più «nella Scia presentata dalla ricorrente, l’istante ha dichiarato che le opere previste ‘riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale’ , risultando, pertanto, del tutto strumentali le contestazioni al riguardo mosse dalla difesa attorea con le proprie memorie». Per il Tribunale «non solo i gravati provvedimenti comunali avevano chiaramente individuato il condominio come ‘proprietario dell’area a uso pubblico su cui è ubicato il compressore carenato’, ma proprio l’assenza di titolarità esclusiva in capo all’istante dell’area interessata dall’intervento e la mancata produzione dell’assenso condominiale ad eseguire le opere esterne su parti condominiali era stata richiamata dall’amministrazione comunale tra le motivazioni del divieto di inizio attività». C’è anche la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune e del condominio per mille euro. Si va al Consiglio di Stato?

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