Acquedotto Sii, ricorso al Tar inammissibile: mezzo milione in ballo

Lite giudiziaria con il Comune di Terni per il pagamento di una tariffa da 480 mila euro: riguarda l’occupazione di suolo alla cascata delle Marmore. Si va al Consiglio di Stato

Condividi questo articolo su

di S.F.

Il Comune di Terni vuole 480 mila 600 euro dal Servizio idrico integrato. Dall’altro lato non hanno alcuna intenzione di procedere in tal senso. Il motivo di battaglia giudiziaria è il nuovo acquedotto Scheggino-Pentima e, in particolar modo, l’applicazione della tariffa per l’occupazione degli spazi nell’area della cascata delle Marmore sulla base di due delibere – giunta e consiglio – del 2015: lunedì il Tar dell’Umbria, ad oltre un anno e mezzo dal deposito dell’istanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla società del presidente Stefano Puliti. Tutto ciò dopo due ordinanze cautelari con tanto di coinvolgimento del Consiglio di Stato: ci sarà un nuovo passaggio in appello.

MAGGIO 2019, ENTRA IN FUNZIONE IL NUOVO ACQUEDOTTO

Il rendering (febbraio 2018)

La tariffa e le vecchie delibere

Al centro della questione c’è un documento – rilascio del provvedimento prescrittivo e modale per la risoluzione delle interferenze nel sito della cascata delle Marmore, come prevede la delibera di giunta 356 del 20 novembre 2015 – del 22 gennaio 2018 firmato dal Comune legato all’acquedotto in corrispondenza del serbatoio a Pentima. In sostanza la società è stata attivata all’interno del sito turistico e palazzo Spada, tenendo in considerazione le tariffe indicate con un atto di consiglio del 6 agosto 2015, ha fatto presente che il Sii deve far fronte ad una spesa di 480 mila 600 euro. Ma cosa c’era scritto di preciso su tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale? «20 euro al metro quadrato al giorno (feriali) e 35 in festivi e pre-festivi». Poi la specifica: «L’importo del canone dovrò essere determinato con successivo provvedimento di competenza del dirigente della direzione lavori pubblici e manutenzioni Patrimonio, sulla base dell’effettivo crono-programma delle lavorazioni determinato. In base al regolamento vigente, il canone è soggetto ad una maggiorazione del 40% per le occupazioni continuative superiori a 7 giorni. Con il provvedimento prescrittivo e modale verranno determinati gli indennizzi aggiuntivi che dovranno tener conto dell’incidenza delle opere di ripristino che vanno ad interferire con l’attuale assetto organizzativo dell’area naturalistica e turistica della Cascata delle Marmore». Bene. Ma il Sii è tutt’altro che concorde e nel ricorso ha tirato in ballo anche un’altra delibera (giunta), la 356 del 20 novembre 2015, ancora una volta riguardante il sistema acquedottistico ternano-amerino.

L’ACQUEDOTTO, LA CASCATA E LE POLEMICHE

La protesta del 2017 nella vecchia sede Sii

L’opera pubblica e la richiesta di esenzione

La società ha dunque impugnato tutti i provvedimenti sopra, chiedendo l’accertamento per l’esenzione sulla base dell’articolo 24 della convenzione di gestione del servizio idricio integrato sottoscritto con l’Ato Umbria 2 il 28 dicembre 2001 (ora Auri) e, comunque, «in relazione alla natura dell’occupazione e dell’opera pubblica in questione». Il Sii ha insistito nel sottolineare che l’occupazione temporanea del suolo comunale – in ambito di lavori per l’acquedotto – «non rientra in nessuna delle attività suscettibili, in base al decreto legge n. 55/83, di applicazione della tariffa e/o contribuzione». E c’è un ulteriore argomento a dar forza alla contestazione: «Nel caso di specie l’esenzione da qualsiasi onere economico derivante dall’uso e dall’occupazione di suolo pubblico discende dall’art. 49, lett. e), del d.lgs. n. 503/97 che prevede l’esenzione della tassa di occupazione nel caso di ‘impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima’». Il Tar si è espresso in un primo momento con un’ordinanza cautelare per respingere la domanda di sospensione degli atti impugnati: «Fondati dubbi in ordine alla tempestività dell’impugnativa proposta avverso le delibere di giunta 356/2015 e consiliare 359/2015». I legali sono Giovanni Ranalli (Sii) e Francesco Silvi (Comune).

ASM, SII, ACEA E VECCHI NODI: IL SINDACO LATINI SULLA GRATICOLA

L’inaugurazione di maggio

Il Consiglio di Stato stoppa e sollecita il Tar

Si arriva al 5 maggio 2019 e il Sii non si arrende: c’è il ricorso al Consiglio di Stato per riformare l’ordinanza cautelare del Tar a loro sfavore. Qui la situazione muta perché viene sancito che «diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la lesione per la società ricorrente sembra riconducibile al provvedimento, da questa ritualmente impugnato, con cui è stata applicata la tariffa per l’occupazione dell’area necessaria alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per il servizio idrico gestito dall’odierna appellante e ad una sommaria cognizione propria della presente fase cautelare i patti convenzionali prevedono un regime di gratuità dell’occupazione di aree pubbliche strumentale alla realizzazione delle opere comprese nel programma degli investimenti a carico del gestore del servizio idrico; dall’esecuzione del provvedimento impugnato deriverebbe un pregiudizio grave, connesso all’entità della somma richiesta dal Comune di Terni». Risultato: istanza accolta, provvedimento trasmesso al Tar Umbria per sollecitare l’udienza di merito e pagamento di 2 mila 500 euro al Sii da parte del Comune.

LA DELIBERA DI GIUNTA 2015 PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO

I lavori nel 2017

L’inammissibilità causa tardività

Il Tar ‘inchioda’ – siamo al giudizio di merito, sentenza pubblicata lunedì – il Sii su uno dei punti sollevati dal Comune: tardività dell’impugnativa per le delibere del 2015 con eccezione ritenuta «fondata» e dunque «accolta con conseguente inammissibilità del ricorso». Per il collegio giudicante infatti è evidente «che il provvedimento prescrittivo e modale del 22 gennaio 2018, tempestivamente impugnato con il presente ricorso, assume una valenza prettamente esecutiva rispetto a quanto stabilito dall’amministrazione comunale con le succitate delibere 2015 di approvazione del progetto dei lavori e delle tariffe da applicare per l’occupazione già progettata, trattandosi di atto il cui contenuto si risolve nel mero conteggio numerico di applicazione della tariffa approvata nel 2015, sulla base dello spazio utilizzato per i lavori svolti secondo il crono-programma trasmesso dalla ricorrente». In definitiva la lesività dell’interesse «non può che ricondursi alle delibere in questione tardivamente impugnate, la cui conoscenza e lesività da parte ricorrente risultano chiaramente comprovate ex actis dalle lettere di contestazione trasmesse al Comune di Terni nei primi mesi del 2017». Giochi chiusi al Tar e per il Sii c’è anche la condanna a pagare 2 mila euro a palazzo Spada per le spese di giudizio.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli