FarmaciaTerni: bocciati i trasferimenti

Per il Tar dell’Umbria «c’è conflitto di interessi fra Comune e attività private». E allora deve decidere la Regione. Cancellata la delibera 206 del consiglio comunale

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Tutto da rifare nel ‘risiko’ delle farmacie comunali di Terni che il Comune aveva cercato, attraverso alcuni trasferimenti ad oggi non ancora attuati, di rendere più appetibili dal punto di vista dell’utenza ma anche, in ottica privatizzazione, per possibili futuri acquirenti privati. Il Tar dell’Umbria ha infatti annullato la delibera 206 del consiglio comunale di Terni, approvata il 23 settembre del 2013, che definiva la revisione ordinaria – a seguito dell’istituzione di cinque nuove farmacie da parte dell’ente – della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, integrando l’ambito delle sedi già operanti con le cinque nuove.

Il ricorso La delibera era stata impugnata di fronte al Tar dell’Umbria dalla Farmacia Moderna di via Campomicciolo, assistita dall’avvocato Francesco Augusto De Matteis di Perugia, che aveva evidenziato come due dei possibili trasferimenti determinati dal Comune – in particolare quelli della farmacia ‘Ospedale 2’ e soprattutto ‘Comunale 5’, quest’ultima destinata a spostarsi da viale Trieste a viale VIII Marzo – avrebbero potuto causare un danno diretto, ‘invadendo’ la zona di competenza della struttura privata, determinata secondo legge.

La sentenza Il Tar, senza entrare nel merito, ha deciso per l’annullamento affermando che la pianificazione del servizio farmaceutico spetta alla Regione e non al Comune, rilevando un potenziale ‘conflitto di interessi’. «È quanto mai necessaria – scrivono i giudici del Tar dell’Umbria nella sentenza – l’allocazione della funzione di revisione dell’intero servizio farmaceutico ad un livello superiore a quello comunale, dal momento che i comuni sono notoriamente anche soggetti abilitati ad esercitare l’attività economica farmaceutica (mediante le farmacie comunali) ovvero soggetti direttamente interessati, con evidente situazione di conflitto di interessi (se non di abuso di posizione dominante) in danno della stessa libertà di iniziativa economica. Il principio di sussidiarietà – si legge – non ha infatti carattere assoluto e deve essere contemperato con quello (di pari valore) di adeguatezza, la quale non può dirsi sussistente allorquando il Comune versi come nel caso di specie in situazione di almeno potenziale conflitto di interessi, risultando il Comune di Terni proprietario attraverso la società partecipata ASFM (oggi farmaciAterni, ndR) di ben 9 farmacie su 34».

Gli effetti La sentenza, esecutiva, annulla di fatto l’ultima pianificazione stabilita con la delibera consiliare del 2013, rendendo nuovamente operativa la pianta organica precedente. Possibile che il Comune di Terni appelli la decisione di fronte al Consiglio di Stato e in questo caso la partita legale è destinata a proseguire ancora. La prospettiva, alla luce di quanto sancito dal Tar, è che sia il consiglio regionale a determinare le zone di competenza delle farmacie, private e comunali, con i comuni ‘relegati’ ad un ruolo meramente propositivo. Dal punto di vista delle conseguenze, il presidente di FarmaciaTerni, Stefano Mustica, non sembra particolarmente preoccupato: «Si tratta di una sentenza rilevante per il principio stabilito ma noi, finora, abbiamo sempre operato in linea con la precedente pianta organica e, dal punto di vista pratico, non ci saranno conseguenze particolari. Lo stesso trasferimento della farmacia ‘Ospedale 2’ era poi rientrato. Si tratta di capire, ora, chi dovrà decidere». L’impressione è che il percorso di privatizzazione, valutato con favore dall’amministrazione comunale ma non dal personale dell’azienda, possa subire un ulteriore e pesante rallentamento.

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