Appalto mense Terni, chiusa la partita

Eutourist new vs Comune post aggiudicazione alla Gemos nel 2017: dopo il Tar Umbria anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso della società piemontese

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di S.F.

«Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va complessivamente respinto». Così il Consiglio di Stato – l’udienza c’era stata il 6 dicembre 2018 – ha chiuso la partita in merito all’appalto per la refezione scolastica a Terni, vinto dalla società cooperativa Gemos di Faenza e con strascico giudiziario causato dal ricorso amministrativo della Eutourist new srl: a vuoto il tentativo della società di Orbassano – controllata al 100% dalla All Foods – di veder ribaltata la sentenza del Tar Umbria datata 2 gennaio 2018.

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Il tour del giugno 2018 al centro di cottura

L’appalto

Si parla della gara con base d’asta da 15 milioni 126 mila euro per il quinquennio che, con l’eventuale rinnovo biennale, sale ad oltre 20 milioni: ad avere la meglio è stato il gruppo romagnolo, quindi la serie di ricorsi della Eutourist. Diversi i motivi di lamentela esposti dalla società piemontese: il centro di cottura – in particolar modo – entro i venti chilometri per la durata del concessione, la difformità dell’offerta rispetto alle previsioni della lex specialis, l’illegittimo cumulo delle funzioni di presidente, membro giudicante di commissione valutativa, Responsabile unico del procedimento e dirigente responsabile del servizio (Danila Virili), la mancata allegazione del diagramma di Gant per il personale di ciascuna scuola e la contestazione per l’assegnazione dei punteggi. Gli avvocati coinvolti sono Enrico Di Ienno per la ricorrente, Paolo Gennari per il Comune, Alberto Mischi e Andrea Corinaldesi per la Gemos.

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Cibo

La bocciatura

Il Consiglio di Stato – quinta sezione giurisdizionale, presidente Claudio Contessa – ha respinto uno ad uno i punti del ricorso per infondatezza, appoggiandosi in toto alla sentenza del Tar Umbria. «Vale, di là da ogni altro rilievo, osservare che, per comune intendimento, dal quale – la motivazione in merito alla Virili – non si ravvisano ragioni per discostarsi, che non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di Rup e quelle di componente della commissione giudicatrice di gara, a meno che non venga dimostrata in concreto l’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi». Appello bocciato e partita chiusa.

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