Terni, maxi appalto accoglienza per 500 migranti: prefettura ko. Esulta l’Aurora

Il Consiglio di Stato chiude la partita e conferma la sentenza del Tar. La società cooperativa era stata esclusa

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di S.F.

Appalto nel Ternano per la gestione di un centro accoglienza migranti per circa 500 posti, niente da fare per la prefettura di Terni. Il Consiglio di Stato – sezione V, presidente Rosanna De Nictolis – ha rigettato l’appello proposto in seguito alla sentenza del Tar Umbria del 2023: ad esultare è la società cooperativa onlus L’Aurora, inizialmente esclusa dalla procedura. Interessate dalla vicenda anche laboratorio Idea, Arci Solidarietà terni, Casa Vincenziana Andreoli e Cassa Vincenziana srl, nessuna delle quali si è costituita in giudizio.

LA VICENDA: PREFETTURA E AURORA AL TAR PER L’ACCOGLIENZA

L’aggiudicazione

L’esito

Il Tar aveva dato ragione alla società cooperativa, quindi a fine 2023 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare della prefettura. Ora c’è il giudizio di merito sull’appello proposto dal ministero per la violazione dell’articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016, «dal momento che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell’impresa concorrente in merito a fatti potenzialmente rilevanti ai fini della sua persistente affidabilità, alcun obbligo di contraddittorio graverebbe sulla stessa stazione appaltante proprio a cagione di tali comportamenti sleali del privato operatore economico». Rigettato. In primis – spiegano i magistrati amministrativi – simili esclusioni «debbono essere di regola precedute da un adeguato contraddittorio, tra stazione appaltante e impresa, affinché quest’ultima possa fornire adeguata dimostrazione di eventuali misure di self cleaning nel frattempo adottate sul piano tecnico ed organizzativo». Misure che possono essere dimostrate anche per gare in corso. A difendere L’Aurora ci ha pensato l’avvocato Pietro Laffranco.

LA PROCEDURA IN QUESTIONE – GLI ATTI

Il Consiglio di Stato

La ragione

Dunque il provvedimento di esclusione della prefettura «non ha dato conto dell’omissione dichiarativa, né tanto meno esplicita le ragioni della mancata attivazione del prescritto contraddittorio. In altre parole non è stata data evidenza circa la slealtà della cooperativa appellante; è stato chiaramente omesso un passaggio procedimentale indefettibile sulla scorta della normativa comunitaria». Poi l’elenco a dare forza alla sentenza: «L’illecito professionale non può essere mai fonte di esclusione automatica ma soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale; in occasione di tale contraddittorio, l’impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning; in altre parole, il contraddittorio procedimentale è diretto a valutare, altresì, se il comportamento sleale nei confronti della stazione appaltante sia da ascrivere soltanto al precedente assetto organizzativo decisionale (dal quale ci si intende poi discostare)». La stazione appaltante ha «del tutto omesso» questo passaggio. Dunque c’è il rigetto, sentenza del Tar confermata.

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