Terni: al concorso per insegnare si attribuisce 2 punti in più nel voto di laurea. Risarcimento confermato

Un ingegnere ternano era stato assolto in primo grado e condannato in appello. La Cassazione ha confermato questa sentenza

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La sentenza da parte della Corte d’Appello di Perugia – la condanna al risarcimento del danno – risale al 23 maggio del 2022. Un giudizio che aveva fatto seguito a quello di primo grado, ovvero l’assoluzione da parte del tribunale di Terni. Per questo l’imputato, un ingegnere ternano di 48 anni, accusato di aver falsamente autocertificato il proprio voto di laurea (dichiarando il punteggio di 94/110 invece di 92) nella procedura per l’aggiornamento delle graduatorie triennali per l’assunzione di un insegnante in un istituto superiore di Terni, aveva presentato ricorso per Cassazione per chiedere l’annullamento delle statuizioni civili sancite in appello. Stessa richiesta – nel caso di specie – era stata avanzata anche dalla Procura generale (annullamento con rinvio). La Suprema corte, invece, ha confermato il giudizio della Corte d’Appello perugina, come invocato anche dalla parte civile assistita dall’avvocato Loredana Ceccarelli. In sostanza il 48enne, difeso dall’avvocato Federico Novelli, con la sua condotta meglio inquadrata dalle testimonianze di alcune figure della scuola superiore in questione, avrebbe ottenuto un punto in più nella graduatoria, e quindi un avanzamento della propria posizione a discapito di un altro concorrente. Quest’ultimo aveva portato la vicenda all’attenzione dell’autorità giudiziaria e degli uffici competenti ed ora il tortuoso iter si è concluso con la conferma della sentenza d’appello da parte della Cassazione. Sulla vicenda interviene l’avvocato Novelli, difensore dell’ingegnere: «Il mio assistito non ha riportato alcuna condanna né per il reato di falso né per altro reato. Il tribunale di Terni ha assolto l’insegnante. La sentenza è stata impugnata per le sole statuizioni civili e la Corte d’Appello l’ha riformata solo sulle statuizioni civili, condannandolo esclusivamente al risarcimento del danno».

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