Terni, caos su appalto per centri accoglienza da 500 posti: ‘punto’ prefettura al CdS

Al centro dell’attenzione la procedura di appalto e l’esclusione di Aurora: il Tar aveva accolto il ricorso, ora cambia di nuovo la storia

Condividi questo articolo su

di S.F.

Una procedura di gara per un accordo quadro utile all’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza – costituiti da singole unità abitative – per un totale di 500 posti. Per chi? Migranti beneficiari delle misure straordinarie di accoglienza. C’è questo tema alla base di uno scontro di natura amministrativa tra la prefettura di Terni – difesa dall’avvocatura generale dello Stato – e l’Aurora società cooperativa onlus. Venerdì su questo fronte è stata pubblicata un’ordinanza del Consiglio di Stato dopo il passaggio di fine 2023 al Tar Umbria.

LA PROCEDURA IN QUESTIONE – GLI ATTI

L’aggiudicazione

Cosa è successo: il Tar

Tutto è nato dall’esclusione dalla procedura di gara della società cooperativa «per non avere prodotto, neanche a seguito del soccorso istruttorio, le dichiarazioni integrative previste». Si è poi sviluppato il confronto ed a spuntarla è stata l’Aurora che, nel ricorso, aveva denunciato «la violazione delle garanzie partecipative e, in particolare, che la mancata attivazione del contraddittorio abbia impedito all’interessata di sottoporre alla valutazione dell’amministrazione procedente le misure di self cleaning adottate». Nel giudizio del Tar viene messo nero su bianco che «dalla piana lettura del provvedimento gravato che l’esclusione è stata disposta in ragione di ‘sopraggiunte informazioni’, alla luce delle quali la stazione appaltante ha ravvisato l’inverarsi delle ipotesi di esclusione per gravi illeciti professionali; è pacifico che alcun contraddittorio sia stato instaurato al riguardo con l’odierna ricorrente, nonostante nella stessa motivazione del provvedimento gravato si evidenzi come, in base alle linee guida Anac, ‘la valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante’ e deve essere effettuata ‘previo contraddittorio con la parte interessata’. Contrariamente a quanto argomentato in sede di discussione dalla difesa resistente, nel provvedimento gravato alcun rilievo è stato mosso alla concorrente per quanto attiene alla violazione di obblighi dichiarativi sulla stessa gravanti». Il ricorso è stato accolto con sentenza pubblicata il 13 novembre 2023 con contestuale condanna per il ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite.

La prefettura

Si va al Consiglio di Stato

La prefettura non ha mollato e la sentenza è stata impugnata. Con ordinanza odierna – la storia coinvolge anche Laboratorio Idea, Arci Solidarietà Terni, Casa Vincenziana Andreoli e Cassa Vincenziana srl, tutte non costituite in giudizio – della V sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato a firma della presidente Rosanna De Nictolis e dell’estensore Massimo Santini. C’è l’accoglimento dell’istanza cautelare con sospensione dell’esecutività del giudizio del Tar «considerato, ad un primo esame che è proprio di questa fase cautelare, che l’evidenziato principio del contraddittorio procedimentale, ai fini dell’esclusione per gravi illeciti procedimentali, trova sì applicazione ma, in ogni caso ‘fermo … l’obbligo del concorrente di dichiarare le vicende professionali incidenti sull’affidabilità professionale’». Vedremo come si proseguirà. L’Aurora è difesa dall’avvocato Pietro Laffranco. L’aggiudicazione dell’appalto è dell’11 agosto 2023 e porta la firma del Rup Maurizio Franca.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli