‘Crac’ Edil Fattorini: emessa la sentenza

Il tribunale di Terni si è espresso sull’ipotesi di bancarotta fraudolenta dell’azienda di Fabro fallita nel 2011

Condividi questo articolo su

Si è concluso martedì mattina, di fronte al tribunale di Terni in composizione collegiale, il procedimento penale legato al fallimento della Edil Fattorini Srl di Fabro che vedeva imputati per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio uno solo degli amministratori della società succedutesi nel corso degli anni (il 72enne E.F.) nonché il presunto amministratore di fatto (F.F. di 47 anni) entrambi difesi dall’avvocato Iuri Fucili del foro di Terni.

La vicenda

La Edil Fattorini, molto attiva nell’alto orvietano nel settore della ristrutturazione edile, era entrata in crisi nel corso del 2010 a causa della mancata riscossione di un credito ingente (circa 3 milioni di euro) nei confronti di una società romana, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del borgo denominato ‘Il Conventaccio’ a Ficulle. A seguito della dichiarazione di fallimento del luglio 2011, numerosi imprenditori della zona, che avevano lavorato come subappaltatori, erano stati travolti finanziariamente dalle vicende della Edil Fattorini, subendo gravi ripercussioni economiche dovute alla mancata riscossione dei crediti vantati. Di qui l’inizio dell’indagine da parte della ex procura della Repubblica di Orvieto ed il rinvio a giudizio dei due nel marzo del 2014.

La sentenza

Martedì mattina l’epilogo, a ben sette anni dal fallimento. Il presunto amministratore di fatto della società – F.F. – è stato assolto da entrambi i capi di imputazione. L’amministratore E.F. è stato invece assolto per uno dei due capi e condannato per l’altro ad un anno di reclusione. In aula il pm Raffaele Pesiri aveva chiesto due anni di reclusione per entrambi.

«Appello»

In merito alla condanna, l’avvocato Fucili preannuncia l’intenzione di «impugnare la sentenza in appello, nella convinzione di una assoluzione piena. La scelta di sottoporre uno solo degli amministratori della società al procedimento penale appare evidentemente discutibile e senz’altro sindacabile in sede di gravame».

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli