Procura di Terni, il Consiglio di Stato ‘ripristina’ Liguori

Ordinanza cautelare: riformato il provvedimento del Tar Lazio che aveva bocciato la richiesta di sospensiva

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«La mancata conferma nell’incarico direttivo determina, nella sfera giuridico patrimoniale dell’appellante, un pregiudizio rilevante sotto molteplici profili (professionali, morali e di prestigio), non adeguatamente riparabili, per equivalente, all’esito del giudizio di merito. Il pregiudizio imminente ed irreparabile allegato dall’appellante, certamente sussistente, potrebbe ulteriormente aggravarsi, nelle more del giudizio di merito, in quanto il Csm ha già considerato vacante e pubblicato il posto di procuratore della Repubblica di Terni». Così la VII sezione del Consiglio di Stato, con un’ordinanza cautelare, ha accolto il ricorso di Alberto Liguori per la riforma del provvedimento del Tar Lazio sulla decisione del Csm di non confermarlo a capo della procura di Terni.

11 GENNAIO 2023, LIGUORI OUT

La novità e la motivazione

Liguori, difeso dall’avvocato Gianluigi Pellegrino del foro di Lecce, aveva impugnato il ‘no’ del Tar Lazio alla richiesta di sospensiva del 23 febbraio. Nell’ordinanza a firma del presidente Marco Lipari viene specificato che «l’appello cautelare evidenzia argomentazioni idonee a far ritenere ragionevolmente prevedibile l’accoglimento, nel merito, del ricorso di primo grado, con particolare riguardo alle censure di irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione della delibera impugnata. Considerato, in particolare, che, ferma restando l’autonomia del potere di valutazione e apprezzamento spettante all’organo di autogoverno, la delibera contestata non giustifica adeguatamente il peso determinante assegnato alla partecipazione del ricorrente a talune conversazioni telefoniche (‘chat’) con altri magistrati, taluni dei quali poi sottoposti a procedimenti disciplinari, senza spiegare la decisiva preponderanza di tale fatto rispetto agli altri indicatori, tutti largamente, positivi emersi dall’istruttoria».

23 FEBBRAIO, NIENTE SOSPENSIVA DAL TAR LAZIO

La contraddittorietà

Nel provvedimento del Consiglio di Stato inoltre viene evidenziato che «la delibera impugnata evidenzia una palese contraddittorietà, poiché lo stesso Csm, nella delibera 13 gennaio 2021, di archiviazione del procedimento di trasferimento avviato nei confronti dell’appellante, ha affermato, che i contenuti delle citate chat non risultano idonei a determinare ‘anche in astratto un appannamento della funzione di Procuratore della Repubblica di Terni’ e ‘incidere in alcun modo sull’ufficio che dirige’. Il Csm non si è costituito in giudizio: «Costituisce un ulteriore indice della insussistenza di ragioni ostative – sul piano del bilanciamento degli interessi pubblici e provati rilevanti nel presente contenzioso – all’accoglimento della domanda cautelare. La prosecuzione dell’incarico fino ad una nuova determinazione del Csm, immune dagli indicati vizi di legittimità, appare conforme all’interesse pubblico alla continuità della titolarità dell’ufficio».

Il rientro

La conseguenza – chiude la VII sezione del Consiglio di Stato – è che «l’appello cautelare deve essere conseguentemente accolto, con la conseguente sospensione dell’efficacia della delibera impugnata e il correlato ripristino del ricorrente nella posizione direttiva di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Terni, salvi gli ulteriori provvedimenti che il Csm adotterà all’esito del procedimento di conferma». Ora la palla torna al Tar Lazio per l’udienza di merito.

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