Orvieto, bimba morta: esclusa ‘colpa grave’

Il tribunale aveva condannato l’ex Asl4 e un medico a versare un risarcimento di 214 mila euro. Per la corte dei Conti non c’è danno erariale

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La tragedia risale al gennaio del 2010: una bimba di Orvieto, venuta al mondo l’8 gennaio e morta appena due giorni dopo, all’ospedale di Terni, in seguito ad una grave malformazione cardiaca. Da lì, sulla base della mancata diagnosi in fase prenatale, i genitori della piccola deceduta si erano rivolti ad un legale per ottenere giustizia. Il tribunale civile di Orvieto, nel 2012, aveva condannato in solido l’ex Asl4 e un ginecologo 56enne dell’azienda sanitaria di Terni a versare un risarcimento di oltre 213 mila euro. Nelle scorse settimane, invece, la corte dei Conti dell’Umbria ha assolto lo stesso professionista a cui era stato contestato un danno erariale di pari valore, sulla base del fatto che il risarcimento era stato in realtà liquidato congiuntamente dalla stessa Asl e dalle assicurazioni di cui l’azienda sanitaria dispone.

La vicenda In aula i magistrati hanno così ricostruito la vicenda: «Il 3 settembre 2009 era stato eseguito un esame ecografico e, data la posizione non favorevole del feto, il medico aveva consigliato un successivo accertamento per vedere meglio il cuore. Il 19 ottobre 2009 l’esame era stato ripetuto ed il ginecologo aveva rilevato un’arteria ombelicale unica. Il 26 novembre 2009 la gestante era stata sottoposta ad un’altra ecografia, il cui referto non aveva indicato anomalie. Considerato che il risarcimento è stato corrisposto ai genitori della neonata deceduta per non aver loro concesso la possibilità di esercitare il diritto all’interruzione di gravidanza, a causa della mancata diagnosi della malformazione fetale in epoca prenatale, l’accertamento sulla grave colpevolezza professionale del medico – scrivono i giudici – deve essere incentrata sulla omessa rilevazione della predetta patologia, in epoca utile ad esercitare il diritto alla interruzione della gravidanza».

«Nessuna colpa grave» «Davanti al giudice contabile – scrive la corte dei Conti dell’Umbria – la valutazione degli stessi fatti, però, deve essere effettuata non in termini civilistici, bensì sulla base dei principi che regolano la responsabilità amministrativo-contabile, in cui è richiesto per lo meno la grave colpevolezza nella condotta del presunto responsabile. Dai dati esposti nella relazione del Ctu, il collegio ritiene che non possa essere definita ‘gravemente colpevole’ e, quindi, responsabile del conseguente danno erariale, la condotta professionale di un sanitario che, nel diagnosticare una patologia complessa e progressiva, si sia attenuto alle linee guida previste in materia». Da qui l’assoluzione del professionista 56enne dall’accusa di aver causato, con la sua condotta, un danno erariale all’ex Asl4.

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