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Home » Perugia, perde il fucile: cacciatore condannato

Perugia, perde il fucile: cacciatore condannato

di Marco Torricelli
21 Marzo 2016
in Apertura 5, Cronaca
Tempo di lettura: 2 minuti di lettura
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di U.M.

Appoggia il fucile da caccia sul tetto dell’auto e poi parte. L’arma finisce in mezzo ai cespugli e il cacciatore può dire addio alla licenza e al fucile.

Licenza sospesa Il cacciatore, difeso dagli avvocati Maurizio Lorenzini e Mariagiovanna Belardinelli, è stato raggiunto da un decreto prefettizio «recante divieto detenzione armi e munizioni e del decreto del Questore di Perugia» nonché la «sospensione della licenza di porto di fucile» perché «a seguito di una battuta di caccia smarriva il proprio fucile per averlo incautamente appoggiato sopra la macchina ed essersene dimenticato. Tale fucile veniva poi rinvenuto da terzi e consegnato alle autorità di pubblica sicurezza». Scattavano le sanzioni penali e gli accertamenti amministrativi, conclusi con la sospensione della licenza di caccia in quanto sarebbero venuti meno «i requisiti di affidabilità, tale da far presumere la non completa sicurezza in relazione al buon uso delle armi detenute». Il cacciatore faceva ricorso al Tribunale amministrativo contro talli decisioni.

Il Tar Secondo i giudici amministrativi «la condizione per la concessione ed il mantenimento del porto d’armi è costituito dalla circostanza che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì da non far emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati» e che il «provvedimento inibitorio è di prevenire la commissione di reati o di fatti lesivi dell’ordine pubblico, o semplicemente di entrambi». Il carattere preventivo dell’intervento del questore, quindi, è valido «non solo nel caso della lesione accertata dopo un avvenuto “abuso”, ma anche nell’eventualità di “pericolo di lesione”: non è in altre parole necessario che vi sia già stato uno specifico abuso da parte dell’interessato, risultando piuttosto sufficiente la dimostrazione di scarsa affidabilità nell’uso e nella detenzione delle armi».

Pericolo sociale Confermando la decisione di revoca della licenza di caccia, i giudici amministrativi hanno sottolineato che «la gravità dell’episodio (fucile abbandonato a terra in una strada di campagna) non ha mai formato oggetto di smentita ad opera del ricorrente», che il comportamento dell’uomo «denota eccessiva incuria e negligenza» e che per «la estrema gravità dell’episodio è sufficiente considerare, come correttamente evidenziato dalla Avvocatura erariale, “il notevole lasso di tempo in cui l’arma è rimasta totalmente incustodita, alla mercé di chiunque”: ed infatti sarebbe trascorsa un’ora non tra lo smarrimento e l’allerta del ricorrente bensì tra il rinvenimento dell’arma ad opera di un terzo e la chiamata del ricorrente alla sala operativa, che rappresenta evenienza senz’altro diversa da quella prospettata dall’odierno ricorrente». I giudici, infine, calcano anche la mano sulla potenziale pericolosità sociale dell’episodio: «E senza trascurare che soltanto il caso ha voluto che a rinvenire l’arma – elemento questo pure evidenziato dalla Avvocatura erariale – sia stato un onesto cittadino e non un malintenzionato che, approfittando del luogo completamente isolato, ben avrebbe potuto appropriarsene per scopi certamente non leciti».

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