Terni, inciampa in via Barbarasa e fa causa al Comune per il fondo: «No, era prevedibile»

La caduta nel luglio del 2018, poi la richiesta di risarcimento danni a palazzo Spada per le conseguenze fisiche e morali. La sentenza del tribunale

Condividi questo articolo su

di S.F.

Inciampare a causa di problemi del manto stradale, farsi male e provare a chiedere il risarcimento danni. Sarà capitato a diverse persone nel territorio ternano e di recente, lo scorso 25 maggio, c’è stata una sentenza in tal senso riguardante via Ercole Barbarasa, a pochi passi da piazza Ridolfi e corso del Popolo: il fatto è accaduto nella tarda mattinata del 28 luglio del 2018 ed il giudice onorario della sezione civile del tribunale di Terni, Roberto Pattarone, ha respinto la domanda attorea presentata da una 67enne.

Cosa è successo: le mattonelle

La protagonista della vicenda stava percorrendo a piedi via Barbarasa in direzione di corso del Popolo, quindi l’improvvisa caduta in quanto «inciampava a causa del dissesto delle mattonelle non più cementate al suolo e non visibili al calpestio». Conseguenze tutt’altro che leggere: gravi lesioni personali e trasporto in ospedale per le cure del caso. Trauma contusivo al polso con frattura scomposta epifisi del radio, problemi al piede sinistro ed ematoma nella regione dell’orbita sinitra. Risultato: dimissioni con prognosi di trenta giorni. In seguito la donna è stata costretta a cure mediche che hanno residuato lesioni permanenti ed inabilità temporanee parziali. Alla fine c’è la quantificazione dell’importo per spese mediche e danno morale pari a 15.500 euro. Alla base della richiesta di risarcimento danni c’è il fatto che, secondo la 67enne, l’evento è «imputabile in via esclusiva al Comune di Terni quale ente proprietario e custode responsabile ex art 2051 c.c. della via pubblica o , in subordine, ex art 2043 c.c.». A vuoto i tentativi di soluzione bonaria.

La risposta del Comune

Per palazzo Spada – l’avvocato coinvolto è Francesco Silvi – la «presunta insidia» era «costituita da un tipo di pavimentazione in pietra, per sua caratteristica intrinseca, irregolare e non complanare e comunque, per essere pienamente visibile alle ore 12.15 del giorno» e che «fosse del tutto incerta la stessa verificazione dell’evento narrato in quanto non comprensibile la dinamica del fatto e la sua esatta localizzazione». Inoltre non c’è «prova del collegamento eziologico tra la supposta caduta ed il manto stradale e che la sequenza causale fosse stata indimostrata». Più l’input per il concorso del fatto colposo. La causa è stata istruita con prova per testi, Ctu (Consulenza tecnica d’ufficio) medico legale e altri documenti. Il tribunale di Terni ha giudicata la richiesta di risarcimento infondata.

Il perché della decisione

Nella sentenza la sezione unica civile del tribunale spiega che dalle foto degli atti emerge la presenza «lungo la strada rettilinea di un tratto di sconnessione con presenza di mattonelle leggermente sottoposte al manto stradale. La strada nella restante parte si presentava regolarmente piastrellata, quindi, deve ritenersi che la presenza di mattonelle non ancorate perfettamente al suolo e della disconnessione del manto stradale risultava visibile anche a distanza attesa l’oggettiva apparenza concava risaltante in prospettiva nonchè il risalto cromatico, tra il lato chiaro delle mattonelle dissestate e il fondo scuro su cui poggiavano, pian piano che ci si avvicinava; per completezza, si osserva che non risulta acquisito alcun elemento di prova specifico in merito all’occultamento della detta sconnessione prima della caduta dell’attrice che, giova osservare, è avvenuto nella mattinata di una giornata estiva con luce presumibilmente diffusa ed ampia percezione della visuale prospiciente al pedone». In merito alla responsabilità dell’amministrazione nei confronti dell’utente di opere pubbliche, «la stessa sorge solo in presenza di un carattere insidioso delle medesime» in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità «in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica».

Il pericolo era prevedibile

Dal contesto generale si arriva al dettaglio del caso trattato: «Nel caso che ci interessa dalle condizioni del manto stradale, che presentava una striscia di mattonelle lievemente sottoposta al manto stradale, visibile anche a distanza, emerge la prova della prevedibilità del pericolo derivante dal passaggio in tale tratto. Pertanto, l’attrice – viene specificato nella sentenza – poteva percepire le criticità del manto stradale di quel punto della strada, ed attraversare in altro punto, dove la pavimentazione era strutturalmente stabile. In sostanza, resta il dato oggettivo della inequivoca irregolarità stradale che avrebbe dovuto consentire al pedone un attraversamento in tutta tranquillità, ove avesse prestato maggiore attenzione alla conformazione della strada. Pertanto, non appare provata l’ascrivibilità della responsabilità per la caduta all’ente proprietario della strada». C’è tuttavia la compensazione delle spese di lite. Motivo? «L’effettivo stato di ammaloramento del tratto di strada della cui manutenzione è responsabile il Comune di Terni». C’è comunque la possibilità di fare appello.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli