di S.F.
ยซLe censure devono essere respinte non trovando riscontro il lamentato difetto di istruttoria nรฉ risultando la motivazione del provvedimento, integrata per relationem, affetta da illogicitร manifestaยป. Il Tar dell’Umbria ha sentenziato in merito al ricorso proposto da Verdi ambiente e societร (Vas) onlus e Wwf sezione di Terni nell’ambito della realizzazione del maxi impianto di essiccamento fanghi nell’area del depuratore SII di via Vanzetti, proposto dalla partecipata del Comune: al centro dell’attenzione c’era in particolar modo l’esclusione della valutazione d’impatto ambientale del progetto.
OTTOBRE 2022, SI VA AL TAR PER L’IMPIANTO FANGHI A MARATTA
TUTTI I DETTAGLI DEL PROGETTO
IL RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE COMPLETO โ DOCUMENTO
Le โaccuseโ
Le associazioni avevano chiesto l’annullamento anche del quadro prescrittivo ambientale e del parere ambientale unitario firmato dai tecnici regionali. Tutto legato alla verifica di assoggettabilitร a Via del progetto da quasi 10 milioni di euro che, come noto, nel contempo รจ rimasto in stand-by a causa della nuova posizione assunta dal Comune sul tema. ยซLe ricorrenti – si legge nella sentenza – si dolgono del fatto che la commissione tecnica regionale abbia effettuato una valutazione non contemplata dalla normativa, in sostituzione della valutazione di impatto ambientale, e che la Regione Umbria, in un procedimento scevro da valutazioni specialistiche degli Enti competenti (quali i pareri di Arpa e Usl), si sia arrogata competenze non proprie nel ritenere che il progetto proposto non comporti impatti ambientali significativi e negativi, potendo pertanto essere escluso dal procedimento di Via. Ad avviso di parte ricorrente quello proposto da SII costituirebbe un nuovo impianto rispetto al preesistente. La valutazione regionale risulterebbe carente, non essendo stata considerata la presenza di criticitร ambientali, atteso che il progetto afferisce ad unโarea altamente urbanizzata e residenzialeยป. In piรน la Regione ยซavrebbe omesso di considerare una pluralitร di criteri pertinenti elencati nellโallegato V alla Parte seconda al d.lgs. n. 152 del 2006ยป. A difendere Vas onlus e Wwf l’avvocato Valeria Passeri.
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La replica e la sentenza
A difendere la Regione l’avvocato Luciano Ricci, sponda SII invece ci ha pensato il collega Fabio Elefante a difendere la posizione societaria. ยซContrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la decisione per cui il progetto presentato non determina impatti ambientali significativi e negativi รจ assolutamente corretta e motivata, nel rispetto di tutte le procedure delineate dalle norme e disposizioni applicabiliยป, la sintesi in tal senso. I magistrati amministrativi sottolineano nella sentenza che ยซil ragionamento di parte ricorrente risulta fallace. Difatti, anche laddove si volesse ritenere il progetto proposto โ pacificamente rientrante come afferente ad un nuovo impianto e, pertanto, non riconducibile alle ipotesi di cui allโart. 6, comma 6, lett. b) del codice dellโambiente, lo stesso rientrerebbe comunque nelle ipotesi per cui la lett. d) del medesimo comma 6, posto che il successivo comma 7, alla lett. f) prevede lโobbligo di sottoposizione a procedura Via solo โqualora allโesito dello svolgimento della verifica di assoggettabilitร a Via … lโautoritร competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativiโ, valutazione conclusasi nel caso in esame con lโesclusione di tali impatti. Non puรฒ ravvisarsi alcuna indebita assunzione di competenze da parte della citata commissione, costituendo piuttosto il coinvolgimento della Ctr-Va un elemento di approfondimento istruttorio interdisciplinare e di arricchimento dellโistruttoria procedimentaleยป. In piรน, aggiunge il Tar, ยซle affermazioni di parte ricorrente si scontrano con il dettato normativoยป. C’รจ anche altro: ยซLe ulteriori censure articolate non si presentano meritevoli di accoglimento, in quanto la parte ricorrente non รจ riuscita a dimostrare specifiche carenze o illogicitร nello studio preliminare ambientale che lโamministrazione ha ritenuto base adeguata per la propria valutazione circa la non sussistenza di impatti ambientali significativi e negativiยป. Il legale di palazzo Donini in questa vicenda รจ Luciano Ricci.
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Attivitร industriali
Il Tribunale amministrativo regionale puntualizza inoltre che dagli atti emerge che ยซl’impianto di essiccamento dei fanghi verrร realizzato allโinterno del perimetro del depuratore esistente, in unโarea (giร destinata ad attivitร similari stante la presenta di letti di essiccamento inutilizzati) che il vigente Prg parte operativa classifica come โdepuratoreโ e confinante con โzone Dโ comunque destinate alla localizzazione di attivitร industriali. In merito alle criticitร di matrice ambientale e sanitaria asseritamente non adeguatamente considerate in sede procedimentale dalla Regione, quelle di parte ricorrente appaiono affermazioni generiche, non essendovi alcuna allegazione (nรฉ tantomeno documentazione) atta a confutare le valutazioni fatte dal proponente nello studio preliminare e condivise dalla Regioneยป. Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Daniela Carrarelli. In ogni caso, come giร accennato sopra, l’impianto non sarร realizzato (nel piano triennale Auri รจ sparito). Il Tar ha comunque certificato che la procedura era legittima.