Terni, essiccamento fanghi in via Vanzetti: il Tar boccia il ricorso di Vas e Wwf

C’è la sentenza di merito sul tentativo di realizzazione nell’area del depuratore SII

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di S.F.

«Le censure devono essere respinte non trovando riscontro il lamentato difetto di istruttoria né risultando la motivazione del provvedimento, integrata per relationem, affetta da illogicità manifesta». Il Tar dell’Umbria ha sentenziato in merito al ricorso proposto da Verdi ambiente e società (Vas) onlus e Wwf sezione di Terni nell’ambito della realizzazione del maxi impianto di essiccamento fanghi nell’area del depuratore SII di via Vanzetti, proposto dalla partecipata del Comune: al centro dell’attenzione c’era in particolar modo l’esclusione della valutazione d’impatto ambientale del progetto.

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L’area individuata

Le ‘accuse’

Le associazioni avevano chiesto l’annullamento anche del quadro prescrittivo ambientale e del parere ambientale unitario firmato dai tecnici regionali. Tutto legato alla verifica di assoggettabilità a Via del progetto da quasi 10 milioni di euro che, come noto, nel contempo è rimasto in stand-by a causa della nuova posizione assunta dal Comune sul tema. «Le ricorrenti – si legge nella sentenza – si dolgono del fatto che la commissione tecnica regionale abbia effettuato una valutazione non contemplata dalla normativa, in sostituzione della valutazione di impatto ambientale, e che la Regione Umbria, in un procedimento scevro da valutazioni specialistiche degli Enti competenti (quali i pareri di Arpa e Usl), si sia arrogata competenze non proprie nel ritenere che il progetto proposto non comporti impatti ambientali significativi e negativi, potendo pertanto essere escluso dal procedimento di Via. Ad avviso di parte ricorrente quello proposto da SII costituirebbe un nuovo impianto rispetto al preesistente. La valutazione regionale risulterebbe carente, non essendo stata considerata la presenza di criticità ambientali, atteso che il progetto afferisce ad un’area altamente urbanizzata e residenziale». In più la Regione «avrebbe omesso di considerare una pluralità di criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla Parte seconda al d.lgs. n. 152 del 2006». A difendere Vas onlus e Wwf l’avvocato Valeria Passeri.

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In rosso l’area interessata

La replica e la sentenza

A difendere la Regione l’avvocato Luciano Ricci, sponda SII invece ci ha pensato il collega Fabio Elefante a difendere la posizione societaria. «Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la decisione per cui il progetto presentato non determina impatti ambientali significativi e negativi è assolutamente corretta e motivata, nel rispetto di tutte le procedure delineate dalle norme e disposizioni applicabili», la sintesi in tal senso. I magistrati amministrativi sottolineano nella sentenza che «il ragionamento di parte ricorrente risulta fallace. Difatti, anche laddove si volesse ritenere il progetto proposto – pacificamente rientrante come afferente ad un nuovo impianto e, pertanto, non riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 6, comma 6, lett. b) del codice dell’ambiente, lo stesso rientrerebbe comunque nelle ipotesi per cui la lett. d) del medesimo comma 6, posto che il successivo comma 7, alla lett. f) prevede l’obbligo di sottoposizione a procedura Via solo ‘qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a Via … l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi’, valutazione conclusasi nel caso in esame con l’esclusione di tali impatti. Non può ravvisarsi alcuna indebita assunzione di competenze da parte della citata commissione, costituendo piuttosto il coinvolgimento della Ctr-Va un elemento di approfondimento istruttorio interdisciplinare e di arricchimento dell’istruttoria procedimentale». In più, aggiunge il Tar, «le affermazioni di parte ricorrente si scontrano con il dettato normativo». C’è anche altro: «Le ulteriori censure articolate non si presentano meritevoli di accoglimento, in quanto la parte ricorrente non è riuscita a dimostrare specifiche carenze o illogicità nello studio preliminare ambientale che l’amministrazione ha ritenuto base adeguata per la propria valutazione circa la non sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi». Il legale di palazzo Donini in questa vicenda è Luciano Ricci.

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L’area interessata

Attività industriali

Il Tribunale amministrativo regionale puntualizza inoltre che dagli atti emerge che «l’impianto di essiccamento dei fanghi verrà realizzato all’interno del perimetro del depuratore esistente, in un’area (già destinata ad attività similari stante la presenta di letti di essiccamento inutilizzati) che il vigente Prg parte operativa classifica come ‘depuratore’ e confinante con ‘zone D’ comunque destinate alla localizzazione di attività industriali. In merito alle criticità di matrice ambientale e sanitaria asseritamente non adeguatamente considerate in sede procedimentale dalla Regione, quelle di parte ricorrente appaiono affermazioni generiche, non essendovi alcuna allegazione (né tantomeno documentazione) atta a confutare le valutazioni fatte dal proponente nello studio preliminare e condivise dalla Regione». Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Daniela Carrarelli. In ogni caso, come già accennato sopra, l’impianto non sarà realizzato (nel piano triennale Auri è sparito). Il Tar ha comunque certificato che la procedura era legittima.

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