Terni, centro sportivo Ternana al Gioglio: il Tar annulla gli atti della variante

C’è la sentenza di merito: inammissibile il ricorso del comitato, ma quello successivo dei cittadini e i motivi aggiunti trovano accoglimento. Ecco le ragioni

Condividi questo articolo su

di S.F.

«Previa dichiarazione dell’estinzione del giudizio nei confronti della signora Maria Rosaria Morelli per la rituale rinunzia di quest’ultima e dell’inammissibilità del ricorso del comitato ‘Tuteliamo Colle dell’Oro’ per difetto di legittimazione attiva, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento degli atti del procedimento di adozione ed approvazione della ‘Variante parziale al Prg parte operativa Comparto di Villa Palma per alienazione ed attuazione del nucleo FD4 di proprietà comunale’ e dei relativi atti di convalida e di conferma». A distanza di quattordici mesi dal ricorso depositato al Tar Umbria, c’è la sentenza di merito del Tar sull’annosa vicenda riguardante il terreno in vocabolo Gioglio per il nuovo centro sportivo della Ternana. Tutto il procedimento è di fatto cancellato. Si va al Consiglio di Stato?

7 NOVEMBRE 2023, L’UDIENZA PUBBLICA AL TAR PER IL GIUDIZIO DI MERITO
7 GIUGNO 2023, IL CONSIGLIO DI STATO ‘GHIACCIA’ E RIMANDA AL TAR
5 GIUGNO 2023, LA TERNANA DEPOSITA L’ATTO DI COSTITUZIONE

L’area coinvolta e il deposito del ricorso

Gli step propedeutici al caos

La storia è più che nota ed in sintesi riepiloghiamo cosa ha impugnato il Comitato – in origine Maria Paola Morelli, Augusta Maria Fausti, Maria Rosaria Morelli, Carlo Morelli, Alessandra Morelli, Carla Maria Barbino e Franco Valigi, difeso dagli avvocati Alessandro Botto, Luca Lombardo e Roberta Patrizia Giannotte – nel corso del tempo. La prima delibera di approvazione della variante al prg del 20 giugno 2022, l’adozione precedente del 7 marzo 2022, l’atto della giunta Latini del 21 luglio 2021 per l’avvio della revisione urbanistica, il piano delle alienazioni, la determinazionedel 21 settembre 2022 per la vendita del terreno da 377.797 euro e, da ultimo, motivi aggiunti legati alla delibera del 22 febbraio 2023 per la convalida della variante e della successiva approvazione in consiglio del 27 marzo 2023. Il Comune è stato difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, la Ternana da controinteressata si è presentata con Francesco Emilio Standoli. Con atto munito di procura speciale notificato e depositato il 2o ottobre 2022, Maria Rosaria Morelli ha rinunciato al ricorso.

26 MAGGIO 2023, IL COMUNE SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO
13 MAGGIO 2023, SI PASSA AL CONSIGLIO DI STATO: DECRETO E VENDITA ‘GHIACCIATA’
10 MAGGIO 2023, ORDINANZA COLLEGIALE DEL TAR: COMITATO STOPPATO

Il progetto per vocabolo Gioglio

La non legittimazione del Comitato

La sentenza è molto lunga, d’altronde gli atti al centro dell’attenzione sono numerosi. I magistrati amministrativi esordiscono scrivendo che «la legittimazione ad agire di associazioni e comitati segue, come noto, un ‘doppio binario’. I comitati istituiti in forma associativa temporanea, che perseguono obiettivi di natura ambientale in modo occasionale o episodico ed hanno uno scopo specifico e limitato nel tempo, costituiscono una mera proiezione degli interessi dei soggetti individuali che ne fanno parte e non sono, in quanto tali, legittimati ad agire davanti il giudice amministrativo per contestare atti aventi rilevanza in materia urbanistica ed edilizia.  Orbene, risulta dagli atti di causa che il comitato ‘Tuteliamo Colle dell’Oro’ è stato costituito con scrittura privata solo il 2 maggio 2022, e dunque successivamente all’adozione della variante alla parte operativa del Prg di cui in questa sede si controverte. Il collegio ritiene che il comitato non possieda i requisiti di legittimazione ad agire a tutela dell’interesse fatto valere in questa sede, non risultando dalla documentazione depositata in giudizio che lo stesso possieda adeguata rappresentatività e stabilità di collegamento con il territorio. Non risulta, infatti, che il comitato abbia svolto la propria attività per le finalità statutarie per un arco temporale significativo». Il ricorso è dunque inammissibile. Ma non è finita qui.

17 APRILE 2023, SI INIZIA A FARE SUL SERIO: DECRETO TAR, STOP ALL’ITER
MARZO 2023, LA CONFERMA DELLA VARIANTE URBANISTICA
ALIENAZIONE DA 377 MILA EURO: IL NUOVO OK IN GIUNTA

L’area

L’altro ricorso ammissibile. Il giudizio

Diversa la posizione – citiamo i nomi in quanto pubblicamente leggibili nel documento – di Augusta Maria Fausti, Carlo Morelli, Alessandra Morelli, Carla Maria Barbino e Franco Valigi: «La relativa vicinitas, intesa quale stabile collegamento tra il ricorrente e l’area dove si trova il bene oggetto del titolo in contestazione, risulta dimostrata in giudizio tramite mappe e certificati catastali». Per loro c’è l’ammissibilità. Bene. Si parte dal primo punto di lamentela, vale a dire la contestazione per la violazione della legge 353/2000: ‘Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni’. Per il Tar « al di là dell’inserimento o meno dei terreni di cui si discute nel catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, non vi è evidenza che rispetto agli stessi (ricompresi nelle zone FD4, destinate all’insediamento di sole strutture sportive) sia stata impressa una destinazione d’uso diversa da quella precedente all’incendio del 2012 al quale parte ricorrente fa riferimento». Motivo infondato.

«SI TIENE CONTO DEL TAR». IL PIANO DELLE ALIENAZIONI
GENNAIO 2023, LA MISSIVA DELLA TERNANA
27 GENNAIO 2022, LA TERNANA LANCIA IL VIDEO

I rapporti tra Comune e Ternana

I ricorrenti in più hanno tirato in ballo le modalità con le quali il Comune è arrivato alla determinazione di alienare i terreni alla Ternana. «In sintesi gli atti impugnati sarebbero illegittimi per avere fatto applicazione della disposizione dell’art. 4, co. 13, del d.lgs. n. 38/2021 (legge stadi) prima che, la stessa fosse formalmente entrata in vigore (rectius: fosse divenuta applicabile) ai sensi dell’art. 12-bis del medesimo decreto come introdotto dal d.l. n. 41/2021. Infine, gli atti relativi alla vendita del compendio immobiliare in questione sarebbero contrari ai principi della gestione contabile vigenti ratione temporis, che avrebbero reso necessaria la previa valutazione della non funzionalità dei terreni agli scopi istituzionali del Comune e la successiva scelta dell’acquirente mediante procedura ad evidenza pubblica, mentre le modalità seguite dall’amministrazione avrebbero portato ad una sostanziale svalutazione dei beni in questione, se paragonati ad altri terreni con simili caratteristiche posti in vendita dall’amministrazione resistente con il piano delle alienazioni. Da ultimo, sarebbero state violate le disposizioni sul dissesto finanziario, che assegnano la competenza all’alienazione del patrimonio immobiliare al solo organismo straordinario di liquidazione». Niente da fare anche in questo perché per i magistrati le «doglianze di parte ricorrente non colgono nel segno». In più i ricorrenti «non possono vantare alcun titolo o specifico interesse a contestare l’entità del prezzo così come determinato all’esito delle negoziazioni». La svolta c’è su altro.

17 OTTOBRE 2022, DEPOSITATO IL RICORSO DEL COMITATO
DAL GENNAIO 2023 HA EFFICACIA IL DECRETO 38/2021

Il lato sud dell’area

I motivi decisivi: l’intervento edilizio diretto

I ricorrenti tuttavia si erano mossi per contestare la legittimità della variante alla parte operativa del Prg «nella parte in cui permette la trasformazione urbanistica dei terreni – per cui è causa-  mediante intervento edilizio diretto e non, come previsto in precedenza, previa approvazione di uno strumento intermedio di pianificazione. Le parti istanti si dolgono, inoltre, del fatto che le criticità adesso in esame erano state già rilevate con le osservazioni presentate sulla variante adottata e che, in sede di approvazione della stessa, l’amministrazione non avrebbe fornito adeguata motivazione del loro superamento». E qui il Tar condivide le critiche in ordine alla necessità della «pianificazione intermedia in considerazione dell’incontestata circostanza che i terreni in questione sono allo stato del tutto privi di urbanizzazione. Infatti, devono ritenersi eccezionali e di stretta interpretazione i casi in cui è consentito – si legge – il rilascio del permesso di costruire diretto, senza previa approvazione dello strumento attuativo: pure in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell’ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona». Non solo: «Trattandosi, poi, di aree da destinare per la prima volta all’edificazione, è richiesta, per il loro armonico raccordo con i preesistenti e vicini aggregati abitativi, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dovendo a tal fine essere affiancato al piano regolatore generale lo strumento urbanistico d’attuazione, che garantisce una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanistico».

21 LUGLIO 2021, LA GIUNTA DELIBERA: INIZIA L’ITER TECNICO
21 SETTEMBRE 2022, MARCUCCI FIRMA LA DETERMINA SULL’ALIENAZIONE

Latini e Bandecchi

Il difetto di istruttoria e la procedura

C’è poi la critica legata al presunto difetto di istruttoria per le dotazioni infrastrutturali ed alla violazione della legge regionale 1/2015. «Al riguardo, si osserva che, sia con la deliberazione di giunta comunale del 21 luglio 2021 che con la nota del 5 ottobre 2021, il Comune aveva espressamente evidenziato a Ternana Calcio che le note dalla stessa trasmesse non fornivano le indicazioni necessarie ‘sulle dotazioni infrastrutturali al fine di valutare correttamente le scelte urbanistiche’. Con la nota del 5 ottobre 2021, poi, il Comune informava Ternana Calcio che, qualora la stessa avesse ritenuto di far pervenire gli elementi indicati entro tempi ragionevoli, l’amministrazione li avrebbe valutati, mentre in caso contrario si sarebbe provveduto ad effettuare i necessari approfondimenti tecnici incaricando gli uffici comunali interessati». Ed ecco il problema: «Sennonché, nella variante alla parte operativa del Prg approvata con gli atti impugnati non risulta che siano state individuate le necessarie dotazioni infrastrutturali, né che sia stata indicata la rete delle principali vie di comunicazione, né che siano stati individuati, in applicazione delle linee guida di cui alla deliberazione della giunta regionale 164/2010, gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima».

L’incrocio

I metri cubi

Si prosegue: «Il collegio ritiene fondata anche la critica con cui i ricorrenti deducono che la previsione della possibilità dell’attuazione diretta dell’intervento sarebbe in contrasto con l’art. 41-quinquies, co. 6, della legge n. 1150/1942». Che significa? «Quest’ultima disposizione stabilisce che nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa». Il Comune ha proposto in tal senso un valore di 0,9 mc/mq dell’indice territoriale con conseguente volume (parametrato ai 66.926 mq di estensione dell’area) di 30.232 mc, di gran lunga inferiore ai 128.496 mc riportati nel ricorso. «Il comma 22 dell’art. 117 delle norme tecniche della parte operativa del Prg, come inserito dalla variante approvata, prevede – spiega il Tar – che per l’intervento di cui si discute ‘[g]li edifici fuori terra non possono superare le altezze massime di ml 6,50 rispetto alla quota di terreno sistemata; per motivate esigenze relative esclusivamente alle tipologie degli impianti sportivi sono ammesse altezze massime di ml 9,00 / ml 12,00 calcolate rispetto alla quota del terreno sistemato’. Questa previsione consente di apprezzare la fondatezza della doglianza di parte ricorrente, dal momento che essa consentirebbe la realizzazione, sebbene per i soli impianti sportivi, di edifici con altezza massima di 12 metri: quanto meno in relazione a questi ultimi, dunque, si realizzerebbe la previsione legislativa, perché, anche applicando il criterio di calcolo proposto dal Comune, per essi si potrebbe pervenire a volumi di 3,6 mc/mq, eccedenti il limite oltre il quale il citato art. 41-quinquies richiede la pianificazione intermedia».

L’esito: annullamento degli atti

Si arriva al dunque: c’è l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti con «conseguente annullamento degli atti del procedimento di adozione ed approvazione della ‘Variante parziale al Prg parte operativa comparto di Villa Palma per alienazione ed attuazione del nucleo FD4 di proprietà comunale’ e dei relativi atti di convalida e di conferma’. Vedremo gli sviluppi. In estrema sintesi il Comune ha sbagliato la procedura di variante per le ragioni sopra esposte.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli